L’emergenza sanitaria ha tuttavia moltiplicato i “ritocchi” al Codice, diretti talvolta a modificare gli articoli del D.lgs. 50/2016, in altri casi a sospendere l’applicazione di alcuno degli istituti ivi previsti oppure advertisement inserire una disciplina del tutto nuova e “parallela”. L’esercizio della professione di avvocato risulta incompatibile con ulteriori https://latitanti-italiani-interp06924.blogthisbiz.com/34591600/rumored-buzz-on-reati-contro-la-pubblica-amministrazione